La Riparazione per l’ingiusta detenzione

Accade spesso che soggetti che abbiano subito una custodia cautelare prima del processo vengano successivamente assolti; è evidente che la custodia cautelare subita, alla luce della successiva assoluzione, non possa che essere “ingiusta” per un Ordinamento che ha tra i principi cardine quello della non colpevolezza fino a sentenza definitiva di cui all’art. 27 della Costituzione.
Qualora quindi il soggetto, cui sia stata inflitta la misura cautelare custodiale, venga assolto con le formule “per non avere commesso il fatto”, “perché il fatto non sussiste”, “perché il fatto non costituisce reato” o “non è previsto dalla legge come reato” egli avrà diritto ad un’equa riparazione per l’ingiusta carcerazione subita, sempre che non vi abbia dato causa con dolo o colpa grave.

Le conseguenze di una denuncia penale possono infatti essere talvolta ribaltate.
Parificati alla sentenza assolutoria sono altresì il provvedimento di archiviazione o la sentenza di non luogo a procedere.
Lo stesso diritto è riconosciuto anche qualora il soggetto sia stato prosciolto o condannato, se venga accertato con provvedimento irrevocabile che mancavano ab origine i presupposti di applicabilità della misura cautelare (per le ragioni indicate negli artt. 273 e 280 c.p.p.) subita nel corso del processo.
In ogni caso il diritto all’equa riparazione è escluso per la parte di custodia cautelare che sia stata computata nell’esecuzione di un’altra pena inflitta al soggetto; inoltre, qualora il soggetto sia stato assolto per intervenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice, il diritto alla riparazione è escluso per il periodo anteriore all’abrogazione della norma.
Presupposto fondamentale del diritto all’equo indennizzo è che il soggetto richiedente non abbia dato causa , con dolo o colpa grave, al determinarsi o al mantenersi della custodia cautelare ingiusta.
In altre parole non si avrà diritto alla riparazione qualora siano riscontrabile nell’agire del soggetto comportamenti processuali o extraprocessuali (qualificabili in termini di dolo o di colpa grave) che possano essere collegati con l’ingiusta detenzione subita.
Tali comportamenti, non predeterminati e liberamente apprezzabili dal Giudicante, possono essere costituiti, a livello esemplificativo, da una falsa autoincolpazione del soggetto, oppure dall’aver fornito dichiarazioni false agli inquirenti o ai Magistrati, tali da indurli in errore.
A pena di inammissibilità la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione dovrà essere proposta entro due anni dal momento in cui il provvedimento di assoluzione o di proscioglimento è divenuto irrevocabile (o dal momento in cui è notificato il decreto di archiviazione).
La domanda dovrà essere proposta personalmente dal soggetto che richiede l’equa riparazione o da un suo procuratore speciale al Giudice competente, che è la Corte di appello del Distretto ove è stata pronunciata la sentenza.
Il procedimento si celebra in camera di consiglio ed avrà natura essenzialmente civilistica (sarà citato con facoltà di intervenire anche il Ministero del Tesoro): l’onere della prova è infatti a carico dell’istante che dovrà dimostrare l’ingiustizia della custodia cautelare subita, la sua durata, così come gli eventuali ulteriori danni subiti (ad esempio mediante la produzione di articoli di stampa che abbiano riportato la notizia dell’arresto del soggetto, screditandolo).
La Legge stabilisce che in ogni caso l’entità della riparazione non possa eccedere i 516.456,90 Euro; orientativamente, da un esame della Giurisprudenza in materia, si può dire che l’equa riparazione è di solito quantificata in circa 250,00 Euro per ogni giorno di custodia in carcere ingiustamente patito, ed in circa la metà per ogni giorno di arresti domiciliari.
Naturalmente si tratta di parametri meramente indicativi dai quali la Corte di appello, valutati tutti gli elementi concreti e peculiari della vicenda, può discostarsi in termini più o meno favorevoli all’istante, ma sempre all’interno del limite massimo fissato dal Legislatore.
La Corte decide sulla richiesta di riparazione con ordinanza, ricorribile in Cassazione.